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Regolamento di Istituto Stampa
Scritto da Administrator   
Mercoledì 24 Settembre 2008 17:15

 

 

           REGOLAMENTO D'ISTITUTO

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art 1 - CONVOCAZIONE

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

ART 2 - VALIDITÀ SEDUTE

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

ART 3 - DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti, salva diversa previsione normativa.L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.

ART. 4 - DIRITTO DI INTERVENTO

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

ART. 5 - VOTAZIONI

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.La votazione è segreta quando riguarda persone.La votazione non può validamente avere luogo, se non vi è il numero legale.I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

ART. 6 - PROCESSO VERBALE

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno).Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione.Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:- essere redatti direttamente sul registro;- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

ART. 7 - SURROGA DI MEMBRI CESSATI

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

ART. 8 - DECADENZA

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

ART. 9 - DIMISSIONI

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.

ART. 10 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.Il Consiglio d’istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1. Il Presidente del Consiglio d’istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni di lavoro e/o di studio. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto. Il consigliere assente per tre volte consecutive, ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del consiglio, decade dalla carica. Il Consiglio d’Istituto ha competenza nell’elaborare, modificare ed approvare il Patto di Corresponsabilità, di cui all’art. 5 bis del DPR n. 249/98, mod. ed int. dal DPR n. 235/2007. Tale Patto dovrà essere offerto in sottoscrizione alle famiglie degli alunni all’atto dell’iscrizione. 

ART. 11 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, e due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

ART. 12 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato di norma prima dell'inizio delle lezioni. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

ART. 13 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:- in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli art . 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ART. 14 - ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia, previsto dall'art. 5 del DPR n. 249/1998, mod. ed int. dal DPR n. 235/2007, è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori e dal DSGA o da altro componente del personale ATA da questi designato.

ART. 15 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE

Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.Il Consiglio si insedia di norma all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

ART. 16 - ASSEMBLEE

L'effettuazione delle assemblee d'Istituto ordinarie e straordinarie devono essere comunicate al Dirigente Scolastico per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista e devono essere autorizzate espressamente per iscritto dallo stesso Dirigente Scolastico. Alle assemblee d'Istituto possono assistere oltre al Dirigente scolastico, o un suo delegato, i docenti che lo desiderino, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 297/94. Il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie il giorno ed il luogo di svolgimento dell'assemblea. L'ordinato svolgimento della stessa deve essere assicurato dal Comitato Studentesco (ove costituito) ovvero dal Presidente eletto dall'assemblea stessa.Per le assemblee di classe sono richiesti tre giorni di preavviso. Ogni richiesta deve contenere l'indicazione degli firma degli insegnanti nelle cui ore è prevista l'assemblea. Queste non possono essere tenute negli stessi giorni e nelle stesse ore di lezione durante l'anno scolastico. Durante lo svolgimento delle assemblee di classe i docenti dovranno garantire la vigilanza.

DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

ART. 17 - USO DELLA PALESTRA

Il funzionamento della palestra è regolato dal Consiglio d'Istituto in modo da assicurare la sua disponibilità, a rotazione, da parte di tutte le classi e, in caso di necessità, da parte di altre scuole. Le classi, che svolgano l'attività sportiva fuori della sede scolastica, devono essere accompagnate dal personale ausiliario, formalmente incaricato dal Dirigente scolastico, che sarà responsabile della vigilanza sugli alunni in occasione del trasferimento dalla scuola alla palestra.

ART. 18 - USO DEI LABORATORI IN GENERALE

I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di uno o più docenti dell’area interessata: essi hanno il compito di tenere i registri del laboratorio, proporre interventi di manutenzione, ripristino di materiali, sostituzione di attrezzature, ecc... Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche, su approvazione del Consiglio d’Istituto. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio è tenuto ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. L'orario di utilizzo dei laboratori sarà fissato a cura dei responsabili. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza. I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile del laboratorio.

ART. 19 - USO DEL LABORATORIO D’INFORMATICA

I docenti devono prenotare il laboratorio e compilare l’apposito registro. Gli alunni devono essere sempre accompagnati da un docente e non possono essere lasciati da soli nell’aula. Devono essere rispettate le corrette procedure di accensione, di utilizzo e di spegnimento dei computer. Gli alunni non possono apportare modifiche alle impostazioni dei computer, se non autorizzati dal docente. È vietato cancellare o alterare file presenti. I documenti prodotti da alunni o da docenti devono essere organizzati in cartelle e adeguatamente nominati. La navigazione su Internet deve essere gestita e controllata dal docente evitando di lasciare gli alunni in navigazione libera. È vietato connettersi a siti proibiti. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che tutte le apparecchiature siano spente, che le sedie siano al loro posto, che non vi siano rifiuti. E’ fatto obbligo a coloro che usufruiscono del laboratorio di informatica segnalare gli eventuali problemi emersi durante l’utilizzo delle risorse nell’aula al responsabile del laboratorio. L’inosservanza di tali disposizioni potrà comportare la temporanea o permanente sospensione dell’accesso all’aula informatica. E’ previsto l’accesso al laboratorio di informatica al personale, al di fuori del proprio orario di servizio, per attività di aggiornamento o predisposizione di materiale didattico.

ART. 20 - USO DEI SUSSIDI DIDATTICI

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale, il cui elenco è consultabile presso gli uffici della segreteria. I docenti, il personale A.T.A., gli alunni, sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. L’utilizzo degli strumenti audiovisivi o tecnologici avverrà su prenotazione.

ART. 21 - USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE

Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, sono disponibili per tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali, salvo eccezioni motivate e con specifica autorizzazione. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al personale incaricato. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da riprodurre. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli insegnanti.

ART. 22 - SICUREZZA

E’ obbligo di tutto il personale scolastico osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene previste per legge ed attuate dall’Istituto e in particolare il piano di evacuazione. I docenti informeranno gli alunni che è vietato portare a scuola effetti inutili e pericolosi. Il personale tutto ha facoltà di ritirare in ogni momento il materiale non attinente alla vita della scuola pericoloso o pregiudizievole per la comunità scolastica. E’ vietato rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. E’ vietato ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...) ed in generale la normale circolazione. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. Il personale ausiliario farà uso limitato e con cautela delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali, farà ricorso nella manipolazione, a dispositivi di protezione individuali (guanti) e si atterrà alle modalità d'uso previste. Il materiale di pulizia sarà custodito, ad opera del personale ausiliario che ne è responsabile, in luoghi a ciò deputati , in appositi armadi, chiusi a chiave, non alla portata degli alunni o di qualunque altra persona. Nell'acquisto si privilegeranno sostanze meno pericolose e non infiammabili, chiaramente etichettate; si eviterà il deposito di grosse quantità di materiale. E’ obbligo di tutto il personale:

Ø segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;

Ø in caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento;

Ø disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;

Ø adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo;

Ø riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione del materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello riveniente dal lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

ART. 24 - VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

        Per i viaggi d’istruzione, il Collegio dei docenti delibera il numero indicativo delle suddette da svolgersi durante il corso dell’anno scolastico.

  • PERIODO DI SVOLGIMENTO: i viaggi di istruzione potranno svolgersi entro e non oltre il mese di aprile. Deroghe a tale limite potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico per singoli casi in presenza di motivate esigenze.

         Sarà cura degli organizzatori individuare il periodo al di fuori delle date previste dal     calendario dei consigli di classe, predisposto all’inizio dell’anno scolastico.

 

  • DURATA: la durata massima dei viaggi d’istruzione è di cinque giorni per gli alunni delle classi terze,quarte e quinte e di due giorni per gli alunni delle classi prime e seconde.
  •  NUMERO DI PARTECIPANTI: il viaggio d’istruzione potrà essere realizzato laddove partecipino almeno i 2/3 degli alunni della classe.

          Il Consiglio di classe e/o il Consiglio d’Istituto, per motivi disciplinari, potranno decidere l’esclusione di singoli alunni dal viaggio d’istruzione, dandone tempestiva comunicazione alla famiglia.

  •  PROGRAMMA DI VIAGGIO: il/ i docente/i che intendono proporre un viaggio d’istruzione devono farlo tassativamente entro i consigli di classe previsti alla fine del I quadrimestre, presentando in tale sede anche un programma di viaggio, con relative motivazioni didattiche, e i nominativi degli accompagnatori, effettivi e supplenti. Sarà compito dei docenti, che hanno proposto il viaggio, tenere i rapporti con le famiglie e con gli alunni e raccogliere le somme da versare per le autorizzazioni.

 

  • ACCOMPAGNATORI: dovrà prevedersi un accompagnatore ogni 15 studenti. Dovrà altresì essere previsto un docente accompagnatore supplente (ogni due effettivi), scelto anche al di fuori del Consiglio di classe. Ogni singolo docente non potrà partecipare a più di due viaggi di istruzione, salvo casi eccezionali e su decisione del Dirigente Scolastico. È necessario un accompagnatore in più ogni 1-2 alunni in situazione di handicap, secondo la necessità.
  •  RELAZIONE FINALE: al termine di ogni viaggio di istruzione sarà cura dei docenti accompagnatori predisporre una relazione scritta sull’esito del viaggio, sull’itinerario svolto e sulla ricaduta didattica dello stesso.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ART. 25 - ENTRATA

L'apertura della scuola avviene venti minuti prima dell'inizio delle lezioni per la sede centrale di Sava e dieci minuti prima per la sede distaccata di Sava e quella coordinata di San Marzano: agli alunni non è consentito sostare nei corridoi prima delle ore 8,00. Il personale ATA è preposto alla sorveglianza. I docenti devono essere presenti in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle proprie ore di lezione e devono garantire la vigilanza e il rispetto della disciplina da parte degli studenti durante il loro servizio. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,05 per la sede di Sava e alle ore 8,00 per la sede coordinata di San Marzano Gli studenti che rilevino strutture danneggiate e/o insudiciate hanno il dovere di segnalarle al docente della prima ora o al personale ATA il quale le segnalerà alla dirigenza. Eccezionalmente è possibile entrare entro le ore 8,15,ma soltanto per comprovate cause di forza maggiore; oltre tale orario non sarà più possibile entrare in istituto e l'ingresso sarà consentito in classe alle ore 8,50 previa autorizzazione della Vicepresidenza, comunque non sarà possibile usufruire di più di 10 permessi di entrata e di 10 permessi di uscita anticipata a discrezione della Presidenza. Ogni tipo di ritardo dopo le ore 8,15 dovrà essere giustificato. Qualunque ingresso oltre la seconda ora di lezione, non sarà concesso, salvo documentata motivazione e certificazione.

ART. 26 - GIUSTIFICAZIONI

L'istituto consegna ad ogni studente il libretto personale, da utilizzarsi per ogni comunicazione scuola - famiglia. Le giustificazioni per assenze, ritardi e uscite anticipate devono essere riportate sul libretto personale dell'alunno. Il libretto personale sarà consegnato, nel mese iniziale delle lezioni, alle famiglie degli alunni, previo deposito della firma del genitore, rilascio di fotografia dell'alunno e versamento dei diritti dovuti, altrimenti l'alunno non potrà essere riammesso a scuola senza giustifica decorsi 7 giorni, previa comunicazione anche telefonica ai genitori. L'alunno maggiorenne può giustificare da sé assenze, ritardi e uscite anticipate. Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico, se le assenze si protraggono per 5 giorni e oltre. Ogni 5 o multiplo di 5 assenze, l'alunno può essere riammesso in classe dal Dirigente scolastico o dal docente delegato, solo se accompagnato personalmente da un genitore. Se l'alunno deve giustificare un'assenza ed è privo della giustifica, deve munirsi di apposito permesso di entrata dalla Presidenza, prima di accedere in classe. Alla 5^ assenza, se il genitore non può accompagnare l'alunno all'entrata, quest'ultimo dovrà consegnare il libretto con la giustifica in Presidenza o in vicepresidenza ed otterrà il permesso di entrata. Il genitore potrà, poi, ritirare il libretto in un secondo tempo. In caso di assenze superiori a dieci giorni o comunque in presenza di situazioni particolari, la segreteria procederà ad informare la famiglia. In caso di smarrimento verrà consegnato un nuovo libretto, su richiesta di un genitore, con stampigliato duplicato ed autenticato dal Dirigente Scolastico; verrà inoltre segnalata nel registro di classe la concessione del duplicato. In ogni caso il costo del medesimo verrà addebitato al richiedente. Lo studente è responsabile della corretta tenuta del libretto personale e ogni falsificazione e/o manomissione dello stesso sarà oggetto di sanzione disciplinare. Lo "sciopero" degli studenti è considerato a tutti gli effetti un'assenza e come tale deve essere giustificata.

ART. 27 - USCITE DALL'AULA

E' vietato uscire dalle aule durante il cambio dell'ora. L'uso dei servizi igienici è consentito a partire dalla fine della prima ora di lezione, tranne che per casi giustificati da certificato medico. Ogni classe verrà dotata di un cartellino valido per l'uscita che farà parte integrante del registro di classe ed i docenti faranno uscire gli alunni, uno per volta, con il predetto cartellino identificativo della classe di appartenenza che verrà riconsegnato al rientro. In caso di smarrimento e/o distruzione del cartellino l'alunno sarà passibile di sanzioni disciplinari. Non è consentito, durante le ore di lezione, il libero accesso degli alunni al bar della scuola o per rifornirsi di cibi e bevande ai distributori automatici. E' consentito durante la 2^ ora di lezione, che un rappresentante di classe si diriga al bar, per consegnare una lista delle eventuali richieste della classe, o ai distributori automatici. Il docente potrà annotare sul registro di classe l'eventuale rientro in ritardo dell'alunno. Durante l'orario di lezione, così come durante l'intervallo, non è permesso uscire dai locali della scuola. Gli alunni,che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica,sono tenuti a rimanere nella scuola in un locale a ciò predisposto. La segreteria è accessibile agli studenti durante l'orario stabilito dalla stessa. Agli studenti è vietato l'accesso alla sala insegnanti, salvo autorizzazione da parte dei docenti.

ART. 28 - SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

E' previsto un intervallo delle lezioni di 10 minuti, tra la 3^ e la 4^ ora di lezione, con 5 minuti a carico delle due ore interessate a tale intervallo. Durante tale intervallo gli alunni resteranno nelle proprie classi e il personale docente vigilerà sul comportamento degli stessi alunni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. Durante il cambio dell'ora la sorveglianza è affidata al personale ausiliario. Se il docente, per motivi eccezionali, deve lasciare l'aula, la sorveglianza è affidata al personale ausiliario in servizio sul piano.

ART. 29 - USCITA

II termine delle lezioni è fissato alle ore 13,05 per la sede centrale e succursale di Sava e alle ore 13,00 per la sede coordinata di San Marzano, ad eccezione delle classi terze il cui orario d'uscita è fissato alle ore 13,55 per la sede di Sava ed alle ore 13,50 per San Marzano. Gli alunni minorenni che devono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, oltre a presentare il permesso, devono essere prelevati da un genitore o, tramite delega scritta, da un altro adulto. I! docente farà uscire l'allievo dall'aula solo quando un collaboratore scolastico lo accompagnerà all'atrio dove sarà consegnato al genitore. Sono previste uscite anticipate, così come entrate posticipate, di 5 o 10 minuti per motivi legati agli orari dei mezzi di trasporto extraurbani rigorosamente motivati. In tal caso la famiglia dell'alunno deve compilare e consegnare l'apposito modulo. L'alunno che in possesso di permesso per uscita anticipata per mezzi di trasporto, venga sorpreso a lasciare anticipatamente l'Istituto con mezzi propri, avrà l'immediata revoca del permesso.

ART. 30 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il rispetto della persona è fondamentale. Lo studente deve assumere, nei locali della scuola e nelle sue pertinenze, un comportamento corretto e rispettoso della comunità scolastica. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato alla dignità dell'istituzione scolastica. Lo studente non può assumere atteggiamenti indecorosi, violenti, ne rivolgersi con espressioni insolenti, irriguardose e volgari nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola. Lo studente durante le ore di lezione non può intrattenersi in attività diverse da quelle didattiche in corso, in modo tale da disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nella propria classe o nelle altre classi. Nel caso di persistenza di siffatti atteggiamenti, nonostante i richiami, i rimproveri e le annotazioni disciplinari del docente dell'ora, quest'ultimo potrà adottare, nei casi più gravi di turbativa del diritto allo studio degli altri compagni della classe, il provvedimento temporaneo dell'allontanamento dell'alunno dalla classe, con conversione del provvedimento in attività utile per la comunità scolastica e rientro nell'ora successiva. In tal caso sarà cura ed onere dell'insegnante segnalare il fatto alla Presidenza o Vicepresidenza per gli ulteriori provvedimenti del caso ed informare prontamente la famiglia. Durante il tempo in cui l'alunno è allontanato dalla classe questi sarà accompagnato dai collaboratori scolastici nei locali dell'Istituto dove si svolgono attività didattiche complementari (laboratori, palestra, biblioteca, magazzino, ecc.) per essere quivi posto al servizio delle stesse e sotto la sorveglianza del personale adibito a tali strutture, con rientro nell'ora successiva. In tutti i casi di infrazioni disciplinari degli alunni, sarà onere dell'insegnante dell'ora corrispondente annotare le stesse in modo preciso e circostanziato, sia pur succintamente, sul registro di classe. In caso di annotazione disciplinare non firmata, assai generica o immotivata, questa non potrà essere presa in considerazione dagli organi scolastici competenti ai fini dei consequenziali provvedimenti del caso. Eventuali annullamenti e/o correzioni di annotazioni disciplinari devono essere leggibili e sottoscritte.Lo studente è tenuto ad assolvere agli impegni di studio e a frequentare regolarmente i corsi.Lo studente è tenuto a rispettare le normative sulla sicurezza, nonché quelle relative ai regolamenti dei singoli laboratori, delle officine, della palestra.Tutte le strutture della scuola (laboratori, biblioteca, palestra, ecc.) sono a disposizione degli studenti previo accordo con i propri docenti, che sono sempre tenuti alla sorveglianza. Gli studenti possono accedere ai laboratori solo alla presenza di un responsabile, docente o personale A.T.A. (tecnico di laboratorio).E' vietato utilizzare le scale esterne di emergenza per usi diversi da quelli specifici.E' vietato fumare nell'ambito dell'edificio scolastico (legge 16 gennaio 2003, n.3). L'Istituto provvederà a comunicare al funzionario responsabile per l'adozione dei conseguenti provvedimenti in caso di infrazione.E' vietato usare il cellulare, il videotelefono, lettore mp3 e simili in classe e nei laboratori: tali oggetti devono essere tenuti spenti. In caso di necessità è possibile comunicare con i familiari attraverso i telefoni della segreteria didattica. L'alunno, sorpreso dall'insegnante ad utilizzare il cellulare o altro oggetto non didattico, viene privato dello stesso che verrà consegnato in Vicepresidenza e potrà essere ritirato solo dal genitore (o da chi ne fa le veci). E' vietato utilizzare i computer presenti in Istituto senza autorizzazione di un insegnante o della Presidenza. L'utilizzo di Intenet sarà vigilato.E' vietato insudiciare, danneggiare, distruggere gli arredi e le strutture scolastiche nonché alterare documenti di pertinenza dell'amministrazione scolastica.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ'

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nei confronti delle somme di denaro e degli oggetti portati dagli studenti all'interno dell'edificio scolastico o nella palestra, nei laboratori o in altri locali, che siano lasciati incustoditi. Analogamente l'Istituto non si assume alcuna responsabilità di custodia dei mezzi di trasporto introdotti nell'area di parcheggio.Eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture, agli impianti e ai beni dell'Istituto dovranno essere risarciti dai responsabili, qualora siano individuati. Nei confronti di una situazione dannosa verificatasi e di cui non si riesce ad individuare il responsabile, si procede alla riparazione economica ovvero materiale mediante il concorso solidale di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.

ART. 32 - SANZIONI DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, come indicate nell'allegato prospetto, senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sul voto di condotta e, quindi, sulla valutazione finale.Allo studente deve sempre essere offerta l'opportunità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia, di cui all’art. 14 del presente Regolamento.

ART. 33 - DOVERI DEI DOCENTI

I docenti devono comunicare cinque giorni prima la data per lo svolgimento delle verifiche scritte. Gli alunni assenti potranno recuperare, senza preavviso, nei giorni successivi.I docenti devono all'inizio dell'anno scolastico illustrare la programmazione.I docenti devono, inoltre, esplicitare i criteri di valutazione, predisponendo, per le prove scritte, una griglia di valutazione chiara.I docenti sono tenuti ad informare gli alunni, al termine delle verifiche orali, dei risultati della valutazione. Le verifiche scritte devono essere consegnate agli alunni, per presa visione, entro 15 giorni dal loro svolgimento.Ai docenti non è consentito far uscire gli alunni durante il cambio dell'ora e più di uno per volta senza aver consegnato il cartellino della classe, ad eccezione di casi seriamente motivati. I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti e i compiti assegnati. Al termine della lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva, dovrà attendere in classe l'arrivo del docente che dovrà sostituirlo come previsto in orario. In caso di impegno in altra classe, il cambio dovrà essere effettuato con celerità, in modo da non lasciare la classe senza vigilanza. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. I docenti dove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al responsabile della sicurezza che provvederà a comunicarlo al Dirigente Scolastico. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. La collaborazione con i genitori e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o esposti negli appositi spazi in sala insegnanti si intendono regolarmente notificati. I docenti devono avvisare, tramite comunicazione, le famiglie circa le attività didattiche diverse dalle curriculari, o da quelle presentate nel relativo Contratto Formativo. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza. Gli insegnanti sono tenuti agli incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti, per i colloqui informativi con le famiglie o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia stessa. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Poiché non è obbligatorio per il personale dichiarare preventivamente l’adesione allo sciopero, non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti che non hanno aderito allo sciopero. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.I docenti non possono usare i telefoni cellulari durante le proprie attività didattiche, né i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di necessità ed urgenza.E’ assolutamente vietato fumare negli ambienti scolastici.

ART. 34 - DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Il ruolo del personale amministrativo e tecnico è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, se non autorizzato. Non può utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di estrema urgenza e necessità. Il personale amministrativo cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. Al personale tecnico è affidata la custodia e la gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e sarà cura del predetto personale garantirne l'efficienza e la funzionalità. Il personale amministrativo e tecnico collabora con i docenti. Il personale amministrativo e tecnico è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale. L’orario di apertura al pubblico è affisso all’entrata di ogni plesso scolastico. Le certificazioni e le dichiarazioni vengono rilasciate durante il normale orario di apertura al pubblico dietro presentazione di domanda, che specifichi il tipo di dichiarazione o certificato richiesto. La segreteria provvede al rilascio entro il tempo previsto di 5 gg lavorativi.

ART. 35 - DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. I collaboratori scolastici:

  • devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
  • sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
  • collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
  • comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
  • vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  • possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore delle classi negli spostamenti da e verso l’esterno;
  • riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
  • sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
  • sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
  • tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
  • provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
  • non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
  • invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
  • sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;
  • ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
  • accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola;
  • al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

  Ø che tutte le luci siano spente;

  Ø che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

  Ø che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della  scuola;

  Ø che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

  Ø che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;

  Ø gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici;

  • devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto;
  • e' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
  • non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro;
  • non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di estrema urgenza e necessità;
  • in caso di assenza o temporaneo impegno in altro compito il collaboratore assente sarà sostituito da altro collaboratore in servizio.

ART. 36 - DOVERI DEI GENITORI

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. I genitori sono tenuti a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. Costituisce onere dei genitori:

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;

- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale, sul diario o affisse all’ingresso;

- partecipare con regolarità alle riunioni nei casi previsti e ai i colloqui coi docenti - favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

- sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;

- educare i propri figli ad un comportamento corretto in ogni manifestazione di vita nella comunità scolastica.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Parimenti, non è consentita se non per gravi motivi la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.

ART. 37 - ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai fini della più proficua attuazione del presente regolamento ,sarà onere del DS garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo, garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità, garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica, cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

ALLEGATO PROSPETTO RIEPILOGATOVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

NATURA DELLA VIOLAZIONE

INTERVENTI EDUCATIVI

ORGANO COMPETENTE

A

    Contravvenire alle norme comportamentali

  •  alterazione del libretto delle giustifiche;
  •  distruzione e/o smarrimento del cartellino della classe;
  •  abbigliamento inadeguato;
  •  atteggiamenti indecorosi;
  •  uso di espressioni insolenti, irriguardose e/o volgari;
  •  fumare nei locali scolastici;
  •  uso del cellulare, lettore MP3 e simili in classe;
  •  uso delle apparecchiature scolastiche senza autorizzazione;
  •  insudiciare i locali scolastici

Richiamo

e

Annotazione

Docente

B

Assenze ingiustificate

Comunicazione alla famiglia Richiamo

Annotazione

Docente

C

Il ripetersi dei casi di cui sub A

Allontanamento dalla classe Fino a tre giorni di allontanamento dalla scuola

Docente Consiglio di classe

D

Fatti che turbino il regolare svolgimento dell'attività scolastica

Allontanamento dalla classe Fino a tre giorni di allontanamento dalla scuola

Docente Consiglio di classe

E

Il ripetersi dei casi sub D

Fino a sei giorni di allontanamento dalla scuola

Consiglio di classe

F

  • Ingiurie, diffamazione, minacce;
  •  atti di violenza intesi ad offendere o ledere l'integrità fisica o morale delle persone;
  •  atti tesi a danneggiare il patrimonio scolastico e/o altrui.
Allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di 15 giorni ripetibile nel caso di reiterati comportamenti scorretti Consiglio di classe

G

  •    Reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
  • casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche nel corso dell'anno, ad altro istituto. Consiglio d'Istituto